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FAQ
le domande più frequenti: |
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D: Anche per l'affitto uso vacanze per periodo breve è necessario l' APE?
R: Sì, il Dl 63/2013 non fa alcuna distinzione tra locazioni turistiche e non. L'Ape deve essere allegato a tutti i nuovi contratti di locazione (e non di proroghe o di rinnovi o altro) stipulati in seguito all'entrata in vigore del decreto stesso, pena la nullità. L'articolo 12 del Dl 63/2013, inoltre, prevede la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro per il proprietario che in caso di nuova locazione non doti l'immobile di APE. La legge, comunque, prevede un lungo elenco di fabbricati per i quali vi è esonero dall'allegazione dell'Ape al contratto di vendita o di locazione di cui essi siano oggetto. |
D: Che cos'è l'APE e perché serve per la propria abitazione?
R: L'APE (attestazione di prestazione energetica) sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile, attribuendo una “classe” in base a dette caratteristiche. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell'attestato di prestazione energetica. In caso di vendita l’APE va consegnato all’acquirente |
D: Come riconoscerne un APE valido a fine di legge?
R: Prima del rogito è il notaio a dover verificare che l'attestato esibito dal cliente abbia quel contenuto minimo che, in base alla normativa vigente, lo possa qualificare come APE (oppure Ace se ancora in corso di validità): deve indicare la classe di prestazione energetica dell'edificio, la data di rilascio (sia l' APE che i vecchi Ace hanno validità decennale), gli elementi idonei a collegare il certificato all'immobile negoziato (in primo luogo i dati di identificazione catastale), la sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto e la sua dichiarazione di indipendenza. Spetta però al proprietario del bene, e non al notaio, verificare che il tecnico sia in possesso dei requisiti di legge. |
D: Devo rifare il bagno, quindi solo opere interne localizzate. E' necessario il coordinatore della sicurezza?
R: In base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'obbligatorietà da parte del committente di nominare il coordinatore della sicurezza scatta nel momento in cui sul cantiere (a prescindere che sia presentata o meno pratica comunale) sono presenti anche non contemporaneamente, ovvero in tempi diversi, più di una impresa. Quindi, nel suo caso, ipotizzando che intervenga nella ristrutturazione un'impresa Edile ed un'impresa Termoidraulica (quindi n. 2 imprese differenti) la risposta è affermativa. |
D: Gli anziani o i disabili proprietari di un immobile, che risiedono in casa di cura devono pagare l’IMU con l’aliquota prevista per l’abitazione principale oppure ad aliquota base ?
R: Per ciò che riguarda le assimilazioni all’abitazione principale, immobili cioè che per il loro particolare utilizzo erano assoggettate alla stessa aliquota prevista per l’abitazione principale (e per questo motivo, dal 2008 al 2011, escluse dal pagamento dell’ICI), il nuovo disposto normativo (articolo 13,
co. 10 del d.l. n. 201 del 2011) prevede che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione stessa non risulti locata.
L’adozione di questa agevolazione dovrà risultare dalla deliberazione comunale riguardante la disciplina dell’IMU. In questo caso sarà applicabile sia l’aliquota ridotta, sia la detrazione, come previsto per il regime dell’abitazione principale stabilito dalla legge (ed eventualmente modificato dalla delibera comunale). Se il Comune non delibera espressamente nel senso indicato, l’abitazione di anziani o disabili residenti in case di cura dovrà pagare l’IMU senza agevolazioni, e l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria. |
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D: In una azienda che utilizza carrelli elevatori (muletti) è presente una ditta di manutenzione che effettua degli interventi che non superano mai i due giorni, ma comunque frequenti. Secondo le disposizioni dell’art 26 del testo unico non è prevista la redazione del DUVRI, dato che la durata degli interventi è inferiore ai due giorni come sostiene il datore di lavoro della ditta di manutenzione. A mio avviso, però, dato che la stessa ditta è quasi sempre in azienda e il suo lavoro può provocare interferenze lavorative o incidenti, il coordinamento, e quindi il DUVRI, è quasi indispensabile. Cosa ne pensa?
R: I due giorni riportati nel comma 3-bis nell’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 introdotto nello stesso articolo con il correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 allo scopo di semplificare le procedure relative alla redazione del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) nel caso di lavori, servizi o somministrazioni appaltati da un committente datore di lavoro e da svolgere all’interno della propria azienda, a parte che l’esonero stabilito nello stesso articolo non si applica nel caso di lavori che benché brevi possano comunque comportare rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, da atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’Allegato XII, non vanno assolutamente riferiti, così come già sostenuto nella risposta al quesito sopra richiamato, alla durata dei singoli interventi ma alla durata totale del contratto di manutenzione al quale va allegato il documento, durata che nel caso prospettato nel quesito si presume, benché non sia stato precisato, che non sia di due giorni. |
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D: La figura del preposto è obbligatoria in tutte le aziende soggette al D. Lgs. n. 81/2008 anche dove è presente solo un addetto? Tale obbligo è sanzionato nei confronti del datore di lavoro?
R: Per definizione il preposto è un soggetto il quale il datore di lavoro conferisce l’incarico di svolgere i compiti di cui all’art. 19 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.. Secondo quanto indicato dall’art. 2 comma 1 lettera e) di tale decreto legislativo sulle definizioni, infatti il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, e secondo l’art. 19 dello stesso decreto sugli obblighi di tale figura:
La individuazione di tale figura, pertanto, non è obbligatoria nelle aziende ma è una scelta del datore di lavoro in base alla organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Come discende dalla lettura della sua definizione il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore fa ricorso in genere allorquando non può personalmente sovraintendere a tali attività e controllare l’attuazione delle direttive dallo stesso impartite ed è destinatario ope legis, una volta incaricato, dello svolgimento delle funzioni esplicitate nel sopraindicato art. 19 pena le sanzioni previste dall’art. 56 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008.
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