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06.11.2018
NOVITĄ IN CANTIERE: LA NOTIFICA PRELIMINARE VA INVIATA ANCHE AL PREFETTO
Con il decreto cosiddetto "Sicurezza" pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" del 4 ottobre e già in vigore, si introduce un nuovo obbligo: la notifica preliminare, che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere all'Asl e alla Direzione provinciale del lavoro prima dell'inizio dei lavori, ora va inviata anche al prefetto. La novità riguarda anche le misure relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e va a modificare l'articolo 99 del "testo unico" sulla sicurezza D.lgs 81 del 2008
Il provvedimento contiene anche pene più severe per i subappalti illeciti.
Vengono innalzati i tempi di reclusione per chi, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Per i subappalti illeciti, la legge (la numero 646 del 1982) prevedeva l'arresto da sei mesi ad un anno, con le modifiche appena apportate dal decreto "Sicurezza", i tempi di reclusione variano da uno a cinque anni. Resta immutata l'entità della multa, «non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto».
Inasprimento della pena anche nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo: in caso di illecito, oltre alla multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo, si rischia anche la reclusione da uno a cinque anni (la legge 646 del 1982 anche in questo caso prevedeva l'arresto da sei mesi ad un anno).
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